E’ consentita la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro? Cosa prevede la normativa in merito? Un recente decreto ministeriale relativo, in particolare, al numero di ami consentiti per la pesca sportiva ha creato un acceso dibattito tra pescatori professionisti e pescatori sportivi che ha portato ad una recente sua modifica.
Obbiettivo principale di questo articolo è informare il lettore su cosa significa “pesca al palangaro” e la normativa che regola la pesca professionale e sportiva su questo attrezzo, anche alla luce delle ultime modifiche intercorse e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema fornendogli strumenti il più oggettivi possibili.
Dunque quanti sono gli ami “giusti” per una battuta di pesca sportiva ? 200, 50 o 100? Ho dunque effettuato un approfondimento per voi in merito a questo tema ricercando nella bibliografia scientifica, normativa e confrontandomi con esperti del settore.
Il palangaro nella pesca sportiva
Il Decreto sulle “Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro” è stato registrato dall’ Ufficio centrale di bilancio al n.121 del 27.2.2024 e dalla Corte dei Conti al n. 305 del 28/2/2024. Questo Decreto modifica di fatto alcuni parametri relativi all’utilizzo dell’attrezzo “palangaro” nella pesca sportiva.
Il Decreto: “Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro” in sintesi
( Art. 2):
“…Omissis…
- Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da
diporto non deve essere superiore a 50, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- È vietato l’uso di verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
- A bordo delle unità da diporto, è vietata la detenzione contemporanea di palangari e salpa-reti elettrici o collegati a motori termici.
- Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa.”
Qual è o, meglio, qual era dunque la limitazione principale imposta alla pesca sportiva del Decreto ministeriale n. 45439 del 30 gennaio 2024?
La limitazione per i pescatori sportivi è che il Decreto precedente ossia il DPR 1639/1968 all’art.140 stabiliva un numero massimo di 200 ami per ciascuna imbarcazione a prescindere dalle persone imbarcate mentre l’attuale ne prevede “solo” 50.
Viene inoltre vietato l’utilizzo di sistemi automatici per il recupero dell’attrezzo.
Qual è l’ultima limitazione imposta alla pesca sportiva sul palangaro?
Nell’ultima modifica sottoscritta dal Ministro Lollobrigida, il comma 1, dell’articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è stato così sostituito: “ Il numero complessivo degli ami dei palangari presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto non deve essere superiore a 100, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo.
Inoltre all’articolo 2 del decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 è aggiunto il seguente comma 5: “I pescatori di cui al comma 1, devono essere regolarmente autorizzati a svolgere la pesca sportiva/ricreativa con il sistema palangaro. Le modalità ed i criteri per ottenere l’autorizzazione verranno definiti con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.”
Cosa si intende per pesca sportiva?
Secondo l’art.6 del Decreto Legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 la pesca sportiva è quella “non professionale che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici”.
Si ricorda che tutti i prodotti ittici catturati attraverso la pesca sportiva non possono essere commercializzati e neppure ceduti gratuitamente ad attività di ristorazione o comunque di somministrazione pubblica e privata.
Cosa si intende per palangari?
Per la definizione di questo attrezzo riporto quella fornita dal Dott. Alessandro Lucchetti, Dottore di Ricerca in Biologia ed Ecologia Marina e Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel “Manuale di ispezione e controllo dei prodotti nella pesca” nella dispensa del corso dedicato all’aggiornamento del personale della Guardia Costiera :
“Il palangaro è un attrezzo con ami collegati ad un cavo principale di nylon (trave o madre) per mezzo di uno spezzone di filo (bracciolo). Gli ami sono sempre innescati e le dimensioni di esca/amo determinano le dimensioni delle specie da catturare.
Si possono distinguere, in sintesi, due tipologie di palangaro: fissi e derivanti.
1)Il palangaro fisso è ancorato al fondo e posizionato sul fondo, a mezz’acqua o in superfice, ha ami piccoli e cattura specie demersali pregiate (naselli, sparidi,spigole ecc.)
2) Il palangaro derivante è lasciato in balia di venti e correnti in superficie o a mezz’acqua, ha ami grandi e cattura grandi pelagici (tonni, spada ecc.)
Il palangaro può essere dunque un attrezzo per la pesca sportiva?
Perchè l’esigenza di limitare il palangaro per la pesca sportiva?
La Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura si è basata su numerosi fattori e si è confrontata con numerosi interlocutori prima di esprimersi in merito. Le caratteristiche tecniche tipiche del palangaro lo collocano come attrezzo sicuramente più specifico per la pesca professionale.
Dunque se l’esigenza è quella di mantenere questo attrezzo nell’ambito della pesca ricreativa, il numero di ami doveva essere necessariamente e drasticamente ridotto, in modo tale che l’attrezzo in questione potesse in maniera più chiara essere ricondotto al contesto di una pesca non professionale.
Infatti, l’utilizzo di 200 ami, previsto dalla normativa nazionale per oltre 50 anni, in alcune circostanze ed aree poteva determinare catture ben superiori ai 5 kg di cattura totale previsti dalla stessa normativa per i pescatori ricreativi. Questo comportava, tra le varie, :
- il legittimo dissenso di pescatori professionali dotati di regolare licenza, che percepivano come altamente competitiva l’attività condotta da pescatori ricreativi (è il caso di evidenziare che alcune imbarcazioni della pesca professionale difficilmente sono in grado di utilizzare oltre 200 ami al giorno);
- un rischio di sovrasfruttamento delle risorse;
- una situazione di grave difficoltà a condurre efficaci controlli da parte degli organi preposti.
Per tutte queste ragioni è stato fondamentale marcare una netta distinzione fra pesca professionale e ricreativa
E’ importante anche rispettare il divieto dell’utilizzo di qualsiasi sistema automatico di recupero del palangaro e non possederlo a bordo se si è attrezzati con quest’ultimo. Invece può esserci per il dell’attrezzo questo poter utilizzare questi sistemi automatici solo ed esclusivamente per l’utilizzo e recupero di altri attrezzi consentiti (lenze).”
Esistono altri attrezzi ad ami ammessi nella pesca ricreativa?
Nella pesca ricreativa altri attrezzi ad ami utilizzati sono le lenze regolamentate dall’art. 138 del DPR 1639/68.
Per la precisione “sono consentite le lenze fisse: canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami. Posto che in una singola uscita in mare potrebbero essere a bordo più pescatori non professionali e quindi piu lenze, è ragionevole assumere che in una singola imbarcazione in alcune circostanze possa essere presente un numero di ami nell’ordine dei alcune decine” (Fonte : Gruppo di lavoro pesca CNR-IRBIM).
Palangaro si, palangaro no…
Premetto che non ho nulla contro la pesca sportiva e che anzi la ritengo una attività ricreativa molto attrattiva e anche molto utile ad avvicinare l’uomo e a sensibilizzarlo in merito alle nostre risorse ittiche, alla biodiversità delle nostre acque e alla conoscenza delle nostre specie sia dal punto di vista biologico che gastronomico.
Credo che sia il pescatore professionista che quello sportivo abbiano come comune denominatore l’amore per la risorsa ittica e per il suo habitat e che, anche nel reciproco interesse, cerchino una competizione leale tra le parti (pescatore e preda), ognuno con il proprio obbiettivo prioritario. Il pescatore professionista ottenere dall’attività di pesca anche un reddito dignitoso ed il pescatore sportivo rilassarsi dedicando una giornata a fare una attività per lui di piacere, anche a volte degustando poi le specie ittiche catturate.
Il “gioco” è tutto nell’equilibrio delle parti e tra le parti per evitare che il sistema venga compromesso. Per questo è molto importante che, nell’evoluzione delle cose, pesca professionale e pesca sportiva oltre che confrontarsi di più tra loro, dovrebbero allinearsi sempre più con regole utili a perseguire comuni finalità.
La mia sensazione è che spesso sia solo la disinformazione o non formazione a rendere anche i pescatori sportivi, così come lo è stato per i pescatori professionisti, inconsapevoli su aspetti che, se analizzati con maggior cura, ci appaiono assolutamente scontati e dunque accettabili. Tra questi credo si possa inserire quello del dibattito sui 50 o 100 o 200 ami del palangaro per la pesca sportiva o, ancora meglio, del senso che possa avere il palangaro come attrezzo ammesso per la pesca sportiva.
La riduzione degli ami da 200 a 50 del Decreto n.45439 del 30 gennaio 2024 , così come il divieto dell’utilizzo di sistemi automatici per recuperare il palangaro relativamente alla pesca sportiva è dunque sicuramente stato un intervento importante (di cui va dato merito al Dott. Giovanni D’Onofrio, allora Direttore dell’ufficio dirigenziale non generale PEMAC III del MASAF) ed anche, a mio parere, necessario sia per una migliore salvaguardia della risorsa che per tutelare e dare i giusti vantaggi a chi realizza la pesca professionale.
Quindi mi domando cosa ha di sportivo un attrezzo come il palangaro? Ossia questo lo domando ad eventuali lettori del mio blog che amano la pesca ricreativa. Chiedo a loro cosa ne pensano e se davvero può dare soddisfazioni una pesca di questo tipo che non prevede nessun confronto alla pari con la possibile preda e quasi nessuno sforzo.
Inoltre, considerando che è vietato commercializzare i prodotti ittici ottenuti praticando la pesca sportiva e che il quantitativo massimo di cattura per ciascun pescatore sportivo è di 5 Kg/giorno che senso avevano 200 ami e che senso hanno anche i 50 precedenti o 100 attuali?
Tornerò a scrivere di pesca sportiva anche per affrontare altri aspetti e sicuramente, alla luce delle tante evoluzioni che sta affrontando il settore della pesca professionale sia nel campo della normativa che della ricerca scientifica, immagino e spero ci saranno nuovi confronti costruttivi ed adeguamenti anche per la pesca sportiva al fine di renderla sempre più tracciata e sostenibile nell’interesse comune.
Valentina Tepedino, Medico Veterinario specializzata in prodotti ittici. Direttore del periodico Eurofishmarket, referente nazionale della S.I.Me.Ve.P. per il settore ittico e dell’Associazione Donne Medico Veterinario